Guida pratica

Come si avvia e trascrive un accordo di negoziazione assistita

4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di raggiungere un accordo con l'assistenza dei propri avvocati. Questa guida illustra i passaggi operativi per la stipula della convenzione, lo svolgimento della procedura e i successivi adempimenti di trascrizione, con particolare attenzione ai trasferimenti immobiliari.

In sintesi

Per completare una negoziazione assistita occorre innanzitutto invitare la controparte alla stipula di una convenzione. In caso di adesione, gli avvocati certificano le firme e conducono le trattative. Se si raggiunge un accordo, questo costituisce titolo esecutivo. Qualora l'accordo preveda il trasferimento di diritti reali immobiliari, le sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale per consentirne la trascrizione nei registri immobiliari. Infine, l'accordo va trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o al Pubblico Ministero in caso di materia familiare.

I passaggi

  1. 1.

    Invito e stipula della convenzione

    Il primo passo consiste nella notifica dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. L'invito deve indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni, o il rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio. Se la controparte accetta, si procede alla firma della convenzione. Gli avvocati devono certificare l'autografia delle sottoscrizioni dei propri assistiti. È fondamentale verificare preventivamente di possedere una firma digitale valida e l'accesso ai sistemi di notifica in proprio via PEC, strumenti indispensabili per formalizzare l'invito e la successiva convenzione.

  2. 2.

    Svolgimento delle trattative

    Una volta stipulata la convenzione, le parti e gli avvocati hanno il dovere di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia. Il periodo di trattativa deve rispettare il termine concordato nella convenzione, che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Durante questa fase, gli avvocati scambiano bozze e documenti, mantenendo il rigoroso obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. È consigliabile tracciare ogni comunicazione formale tramite PEC per avere prova del rispetto dei doveri di lealtà in caso di fallimento della procedura.

  3. 3.

    Sottoscrizione dell'accordo

    Se le trattative hanno esito positivo, si procede alla stesura dell'accordo finale. L'accordo deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e che hanno informato le stesse sui principi di buona fede. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così formato costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Un errore frequente è l'omissione delle dichiarazioni obbligatorie degli avvocati: verificare sempre la presenza delle attestazioni di conformità prima di apporre la firma digitale definitiva.

  4. 4.

    Autentica per la trascrizione immobiliare

    Quando l'accordo prevede il trasferimento di diritti reali su beni immobili, la sola certificazione degli avvocati non è sufficiente per la trascrizione nei registri immobiliari. In questo caso, le sottoscrizioni del processo verbale di accordo devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, tipicamente un notaio. Il professionista dovrà quindi coordinarsi con lo studio notarile, trasmettendo l'accordo raggiunto affinché il notaio possa procedere all'autentica delle firme delle parti. Senza questo passaggio, il Conservatore dei Registri Immobiliari rifiuterà la nota di trascrizione, rendendo inopponibile il trasferimento ai terzi.

  5. 5.

    Trasmissione e adempimenti finali

    L'ultimo passaggio richiede la trasmissione dell'accordo agli organi competenti. Nelle controversie civili ordinarie, una copia dell'accordo deve essere trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui l'accordo è stato raggiunto. Nelle materie di diritto di famiglia, l'accordo va trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione. La trasmissione avviene telematicamente tramite i portali dedicati o via PEC, a seconda delle disposizioni del singolo circondario. Verificare sempre la ricevuta di consegna e l'eventuale provvedimento del PM per confermare il perfezionamento della procedura.

Base giuridica: D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con L. 162/2014), Artt. 2-11Codice Civile, Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione)Codice Civile, Art. 2657 (Titolo per la trascrizione)D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), Modifiche alla negoziazione assistita in materia familiare

Errori da evitare

  • Omettere l'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta nell'invito iniziale.
  • Dimenticare di inserire l'attestazione di conformità dell'accordo all'ordine pubblico e alle norme imperative.
  • Tentare di trascrivere l'accordo immobiliare con la sola certificazione degli avvocati, senza l'autentica notarile.
  • Mancato rispetto del termine per la trasmissione dell'accordo al Consiglio dell'Ordine o al Pubblico Ministero.

Domande frequenti

La negoziazione assistita è sempre condizione di procedibilità?

No, è obbligatoria solo per le azioni di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro, salvo che rientrino in materie soggette a mediazione obbligatoria.

Chi paga le spese del notaio per l'autentica delle firme ai fini della trascrizione?

Le spese notarili per l'autentica delle sottoscrizioni e per la successiva trascrizione sono a carico delle parti, secondo quanto pattuito nell'accordo stesso. In mancanza di pattuizione, si applicano le regole generali sulle spese degli atti.

Cosa succede se il Pubblico Ministero nega il nulla osta in materia di famiglia?

Se il PM ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli minori o incapaci, trasmette l'accordo al Presidente del Tribunale, il quale fissa la comparizione delle parti per i provvedimenti del caso.

Avv. Federico Papa
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