Guida pratica
Come si calcola il termine di prescrizione e decadenza civile
4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il calcolo dei termini sostanziali di prescrizione e decadenza richiede precisione per evitare l'estinzione del diritto. Questa guida illustra il metodo di computo secondo le regole del codice civile, distinguendo tra termini a giorni, mesi o anni.
Calcolatore: scadenza di prescrizione o decadenza
art. 2963 c.c. · computo dei termini sostanziali
Il sabato NON è giorno festivo per i termini sostanziali: la proroga dell’art. 2963 opera solo per le festività, a differenza dell’art. 155 c.p.c. Sospensioni ex art. 2941 c.c. non sono considerate.
In sintesi
Per calcolare la prescrizione o la decadenza, si applica il principio "dies a quo non computatur in termino": il giorno iniziale non si conta. Il termine scade allo spirare dell'ultimo istante del giorno finale (dies ad quem). Se il termine è a mesi o anni, si segue il calendario comune (computo ex nominatione dierum), scadendo nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo seguente.
I passaggi
- 1.
Individuare il dies a quo
Il primo passo è individuare il momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Questo è il "dies a quo". Nel calcolo dei termini sostanziali, si applica la regola dell'art. 2963 c.c.: il giorno iniziale non si computa. Il conteggio inizia dal giorno successivo all'evento generatore. Ad esempio, se un sinistro stradale avviene il 15 marzo, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 16 marzo. È fondamentale accertare con esattezza la data dell'evento o della scadenza dell'obbligazione consultando i documenti contrattuali o i verbali ufficiali.
- 2.
Determinare la durata e il tipo di termine
Occorre verificare la durata del termine applicabile al caso specifico consultando il codice civile o le leggi speciali. La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 c.c.), ma esistono prescrizioni brevi (es. cinque anni per il risarcimento da fatto illecito, art. 2947 c.c.). I termini possono essere espressi a giorni, mesi o anni. Questa distinzione è cruciale perché cambia la formula di calcolo. Non bisogna confondere i termini sostanziali con quelli processuali, i quali seguono regole diverse come la sospensione feriale, inapplicabile alla prescrizione e alla decadenza.
- 3.
Calcolo a mesi o ad anni
Se il termine è a mesi o ad anni, si applica il computo "ex nominatione dierum" (art. 2963, comma 4, c.c.). Il termine scade nel giorno del mese di scadenza corrispondente al giorno del mese iniziale. Esempio: un diritto soggetto a prescrizione quinquennale sorto il 10 maggio 2020 si prescrive alla mezzanotte del 10 maggio 2025. Se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente (ad esempio, termine di un mese dal 31 gennaio), il termine scade l'ultimo giorno del mese di scadenza (28 o 29 febbraio).
- 4.
Gestione dei giorni festivi
L'art. 2963, comma 3, c.c. stabilisce che se il giorno di scadenza (dies ad quem) è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Per verificare i giorni festivi, occorre fare riferimento al calendario comune e alle festività nazionali riconosciute dalla legge. Attenzione: il sabato è considerato giorno lavorativo (feriale) per i termini sostanziali civili. Pertanto, se una prescrizione scade di sabato, non vi è alcuna proroga al lunedì, a differenza di quanto accade spesso per i termini processuali.
- 5.
Calcolare sospensione e interruzione
La prescrizione può essere interrotta (art. 2943 c.c.) o sospesa (art. 2941 c.c.). Se interrotta (es. con una diffida stragiudiziale), il calcolo riparte da zero dal giorno successivo all'atto interruttivo. Se sospesa (es. per rapporti tra coniugi), il periodo di sospensione non si computa. Formula per la sospensione: calcolare i giorni decorsi prima della causa di sospensione, calcolare i giorni residui del termine originario, e sommarli a partire dal giorno successivo alla cessazione della causa sospensiva. La decadenza, di regola, non è soggetta a interruzione o sospensione.
Base giuridica: Artt. 2934 ss. c.c. (Della prescrizione)Artt. 2964 ss. c.c. (Della decadenza)Art. 2963 c.c. (Computo dei termini)Art. 2935 c.c. (Decorrenza della prescrizione)Art. 2943 c.c. (Interruzione da parte del titolare)
Errori da evitare
- Applicare la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai termini sostanziali di prescrizione e decadenza.
- Considerare il sabato come giorno festivo ai fini della proroga della scadenza sostanziale.
- Computare il giorno iniziale (dies a quo) nel calcolo dei termini a giorni.
- Tentare di interrompere un termine di decadenza con una semplice diffida stragiudiziale, quando la legge richiede un'azione specifica.
Domande frequenti
La sospensione feriale si applica alla prescrizione?
No. La sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) si applica esclusivamente ai termini processuali e non ai termini sostanziali come la prescrizione e la decadenza, salvo specifiche eccezioni previste da leggi speciali.
Cosa succede se il termine di prescrizione scade il 29 febbraio in un anno non bisestile?
Se il termine è calcolato a mesi o anni e scade in un mese che non ha il giorno corrispondente a quello iniziale (es. 29 febbraio in anno non bisestile), il termine scade l'ultimo giorno di quel mese, ovvero il 28 febbraio, in base all'art. 2963, comma 4, c.c.
Una PEC di messa in mora interrompe la decadenza?
Di regola no. L'art. 2964 c.c. stabilisce che alla decadenza non si applicano le norme sull'interruzione. La decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto specifico previsto dalla legge o dal contratto.

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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.