Guida pratica

Come si firma, autentica e deposita la procura alle liti digitale

4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La gestione della procura alle liti in formato nativo digitale è un adempimento essenziale nel Processo Civile Telematico (PCT). Questa guida illustra i passaggi tecnici per ottenere la firma del cliente, apporre l'autentica del difensore e depositare correttamente il documento nel fascicolo informatico.

In sintesi

Per depositare una procura alle liti digitale, il cliente deve firmare il documento informatico con firma digitale o elettronica qualificata. L'avvocato appone poi la propria firma digitale per certificare l'autografia, unendo i file secondo le specifiche tecniche del PCT. Il documento finale viene inserito nella busta telematica come allegato principale dell'atto introduttivo o di costituzione. È fondamentale verificare la validità dei certificati di firma prima dell'invio per evitare scarti da parte dei sistemi ministeriali.

I passaggi

  1. 1.

    Presupposti e strumenti necessari

    Prima di procedere, è necessario che sia il cliente sia l'avvocato dispongano di un dispositivo di firma digitale (smart card o token USB) o di un servizio di firma remota in corso di validità. Il difensore deve inoltre avere accesso al proprio software redattore per il Processo Civile Telematico (PCT) e disporre di un indirizzo PEC censito nel ReGIndE. Il documento contenente la procura deve essere generato in formato PDF testuale, senza restrizioni di sicurezza che impediscano l'apposizione delle firme crittografiche.

  2. 2.

    Sottoscrizione digitale da parte del cliente

    Il cliente deve apporre la propria firma digitale sul file PDF della procura. La normativa ammette l'uso della firma elettronica qualificata (FEQ) o della firma digitale (formato CAdES o PAdES). Se il cliente utilizza il formato PAdES, il file manterrà l'estensione .pdf. Se utilizza il formato CAdES, il file assumerà l'estensione .pdf.p7m. È onere dell'avvocato verificare preventivamente che il certificato di firma del cliente non sia scaduto o revocato, utilizzando gli appositi software di verifica messi a disposizione dai certificatori accreditati.

  3. 3.

    Autentica informatica del difensore

    Ricevuto il file firmato dal cliente, l'avvocato deve procedere all'autentica della firma. Nel contesto digitale, l'autentica si realizza mediante l'apposizione della firma digitale del difensore sul medesimo file informatico già sottoscritto dal cliente. Se il file è in formato .pdf.p7m, l'avvocato aggiungerà la propria firma in formato CAdES, creando una firma multipla o nidificata. Questa operazione certifica l'autografia della firma del cliente ai sensi dell'articolo 83 del Codice di Procedura Civile.

  4. 4.

    Inserimento nella busta telematica

    Il file della procura, ora recante le firme digitali di cliente e avvocato, deve essere caricato nel software redattore PCT. Durante la creazione della busta telematica, il documento va classificato specificamente come 'Procura alle liti' e collegato all'atto principale (ad esempio, atto di citazione, ricorso o comparsa di costituzione). Il sistema informatico del redattore eseguirà un controllo formale sulle firme presenti. Eventuali anomalie nei certificati verranno segnalate in questa fase, permettendo la correzione prima dell'invio.

  5. 5.

    Errori di sistema frequenti e risoluzione

    Un errore comune in fase di deposito è il 'Certificato di firma non valido o non attendibile'. Questo si verifica se il software di firma non ha le liste di revoca (CRL) aggiornate o se si utilizza un certificato scaduto. Un altro blocco frequente riguarda l'estensione del file: il sistema ministeriale rifiuta file compressi o formati non consentiti dalle specifiche tecniche. In caso di errore bloccante (Esito FATAL), è necessario ricreare la busta telematica assicurandosi che il file della procura rispetti rigorosamente i formati PAdES o CAdES ammessi.

  6. 6.

    Verifica dell'esito del deposito

    Dopo l'invio della busta telematica tramite PEC, l'avvocato deve monitorare le quattro ricevute del PCT. Il deposito si perfeziona per il mittente al momento della generazione della seconda ricevuta (Ricevuta di Avvenuta Consegna - RAC). È fondamentale aprire e leggere il file XML allegato alla terza ricevuta per verificare l'assenza di segnalazioni di errore (codici WARN o ERROR) relative alle firme digitali apposte sulla procura.

Base giuridica: Art. 83 c.p.c. (Procura alle liti)D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), artt. 20 e 24D.M. 44/2011 (Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione)Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche PCT)

Errori da evitare

  • Apporre l'autentica su una copia per immagine (scansione) di una procura firmata digitalmente dal cliente, interrompendo la catena crittografica.
  • Utilizzare un certificato di firma elettronica semplice o avanzata non qualificata per il cliente.
  • Dimenticare di apporre la propria firma digitale per l'autentica sul file già firmato dal cliente.
  • Modificare il nome del file o il contenuto del PDF dopo l'apposizione della prima firma digitale.

Domande frequenti

Cosa succede se il cliente non possiede una firma digitale?

In assenza di firma digitale del cliente, la procura deve essere sottoscritta in formato analogico (su carta). L'avvocato dovrà poi estrarne copia informatica (scansione in PDF), firmarla digitalmente per attestarne la conformità all'originale cartaceo e depositarla nel PCT.

È possibile utilizzare la firma PAdES per la procura digitale?

Sì, le specifiche tecniche del PCT ammettono sia il formato CAdES (.p7m) sia il formato PAdES (.pdf). L'importante è che entrambe le firme (del cliente e dell'avvocato per autentica) siano valide e verificabili.

Come si gestisce la procura digitale per una società?

Il legale rappresentante della società deve firmare digitalmente il file della procura utilizzando il proprio dispositivo di firma qualificata. L'avvocato procederà poi all'autentica informatica sul medesimo file, verificando preventivamente i poteri di firma tramite visura camerale.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

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