Guida pratica
Come redigere l'istanza di richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. con l'AI
3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'art. 213 c.p.c. disciplina il potere del giudice di richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa. Sebbene si tratti di un potere discrezionale del magistrato, la parte interessata deve presentare un'istanza accuratamente motivata per sollecitarne l'esercizio.
In sintesi
L'istanza ex art. 213 c.p.c. è uno strumento istruttorio sussidiario che consente l'acquisizione di informazioni scritte dalla PA non reperibili diversamente. Per essere accolta, l'istanza deve specificare con precisione i fatti da accertare e dimostrare che la parte non ha potuto acquisire la documentazione tramite l'accesso agli atti amministrativi. Non può essere utilizzata per supplire a carenze probatorie della parte su fatti che ricadono nel suo onere della prova.
I passaggi
- 1.
Verifica della sussidiarietà e dell'impossibilità di accesso
Prima di redigere l'istanza, è fondamentale documentare che l'informazione non sia ottenibile tramite i canali ordinari della L. 241/1990 o del d.lgs. 33/2013. Il giudice rigetta l'istanza se la parte non dimostra di aver tentato infruttuosamente l'accesso agli atti o l'accesso civico generalizzato. edit.legal può aiutarti a confrontare i dinieghi ricevuti con l'oggetto della prova necessaria per strutturare la motivazione sulla necessità dell'intervento giudiziale.
- 2.
Individuazione specifica dei fatti e della PA competente
L'atto deve contenere l'indicazione precisa dell'ufficio pubblico coinvolto e dei fatti specifici sui quali si richiedono informazioni. Non è ammessa una richiesta generica di trasmissione di interi fascicoli. Bisogna isolare gli elementi di fatto contenuti in atti della PA che hanno rilievo decisivo per la causa. edit.legal facilita questa fase analizzando i documenti di causa per identificare le lacune informative che solo la PA può colmare.
- 3.
Motivazione sulla pertinenza e rilevanza probatoria
L'istanza deve spiegare perché l'informazione richiesta è necessaria ai fini della decisione. Il potere ex art. 213 c.p.c. è officioso ma il giudice deve essere convinto dell'utilità dell'atto. È necessario collegare l'informazione ai punti controversi della lite, evitando che l'istanza appaia come un'indagine esplorativa non consentita. Una corretta qualificazione giuridica del nesso causale tra atto amministrativo e fatto di causa è essenziale.
- 4.
Rispetto delle preclusioni istruttorie
L'istanza va presentata entro i termini per le deduzioni istruttorie, tipicamente nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. Anche se il potere è d'ufficio e potrebbe essere esercitato in ogni stato e grado, la prassi e la giurisprudenza suggeriscono di non attendere oltre la fase di precisazione dei fatti. Depositare l'istanza tempestivamente evita contestazioni sulla natura puramente dilatoria della richiesta e permette al giudice di valutare l'integrazione del materiale probatorio.
- 5.
Struttura del quesito per la Pubblica Amministrazione
È utile suggerire al giudice lo schema dei quesiti da rivolgere alla PA. Le domande devono essere formulate in modo chiaro, per permettere all'ente pubblico di rispondere con dati certi e non con valutazioni soggettive o discrezionali. edit.legal può generare bozze di quesiti tecnici basati sui fatti allegati nelle memorie, riducendo il rischio di risposte evasive o inconcludenti da parte dell'amministrazione interpellata.
Base giuridica: Art. 213 c.p.c.Art. 118 c.p.c.Art. 210 c.p.c.L. 7 agosto 1990, n. 241
Errori da evitare
- Utilizzare l'art. 213 c.p.c. come mezzo esplorativo per cercare prove non ancora individuate.
- Mancata indicazione specifica dell'ufficio della PA competente a fornire le informazioni.
- Presentare l'istanza tardivamente, dopo la chiusura dell'istruttoria.
- Non allegare la prova del tentativo di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la richiesta ex art. 213 c.p.c.?
L'ordine di esibizione (Art. 210) riguarda documenti specifici in possesso di una parte o di un terzo, mentre la richiesta ex art. 213 riguarda informazioni scritte derivanti dall'attività della PA che possono anche non essere contenute in un singolo documento preesistente.
La Pubblica Amministrazione può rifiutarsi di rispondere al giudice?
La PA ha l'obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria. In caso di mancata risposta o rifiuto non motivato da segreto di Stato o altre ragioni legali, il giudice può trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. o sollecitare nuovamente l'ente.
L'istanza ex art. 213 c.p.c. può essere rigettata se la parte non ha esperito l'accesso agli atti?
Sì, la giurisprudenza prevalente ritiene che il potere del giudice sia sussidiario e non possa sostituire l'onere della parte di acquisire i documenti disponibili tramite gli strumenti di trasparenza amministrativa previsti dalla legge.

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- —Controllo della coerenza tra le istanze istruttorie e i punti controversi definiti nelle memorie.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.