Guida pratica

Come redigere l'istanza di termine per la difesa ex art. 108 c.p.p. con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di termine per la difesa rappresenta un presidio fondamentale per l'effettività della tutela tecnica nel processo penale. Questa guida analizza le modalità di redazione e i presupposti normativi per richiedere il tempo necessario all'esame degli atti in caso di subentro del difensore.

In sintesi

L'istanza ex art. 108 c.p.p. (termine per la difesa) è l'atto con cui il nuovo difensore, nominato a seguito di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del precedente legale, richiede un termine congruo per lo studio del fascicolo. La norma prevede un termine minimo di sette giorni, riducibile solo in casi specifici di urgenza o su consenso delle parti. La mancata concessione del termine, quando ne sussistano i presupposti, può determinare una nullità di ordine generale del procedimento.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione del presupposto oggettivo

    Il primo passo consiste nel verificare che si sia verificata una delle ipotesi previste dagli artt. 107 e 108 c.p.p.: rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa. Il termine a difesa spetta sia al difensore di fiducia sia a quello d'ufficio nominato in sostituzione del precedente. È necessario documentare formalmente la nuova nomina o la designazione d'ufficio prima di procedere con l'istanza.

  2. 2.

    Determinazione del termine minimo e della congruità

    L'art. 108 c.p.p. stabilisce un termine minimo di sette giorni. Tuttavia, in procedimenti complessi con numerosi faldoni o intercettazioni, il difensore deve richiedere un termine superiore, motivando la necessità di un tempo maggiore per garantire un'assistenza effettiva. Se il termine richiesto è quello minimo legale, non occorre specifica motivazione, mentre per termini superiori è essenziale descrivere la mole del materiale probatorio da esaminare.

  3. 3.

    Redazione della struttura dell'atto

    L'istanza deve contenere l'intestazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, i riferimenti del numero di Registro Generale (R.G.N.R. o R.G. Trib.) e le generalità dell'assistito. Segue l'esposizione sintetica dell'evento che ha determinato la sostituzione del difensore. La parte dispositiva deve contenere la richiesta esplicita di concessione del termine ex art. 108 c.p.p., con l'indicazione precisa dei giorni richiesti e l'eventuale richiesta di rinvio dell'udienza già fissata.

  4. 4.

    Valutazione delle deroghe e delle urgenze

    Occorre prestare attenzione ai casi di riduzione del termine. Il termine può essere inferiore a sette giorni solo se vi è il consenso dell'imputato o del difensore, oppure in casi di urgenza specifica legati alla scadenza di termini di custodia cautelare o al compimento di atti irripetibili. In tali ipotesi, il difensore deve comunque sincerarsi che la contrazione del termine non pregiudichi irrimediabilmente il diritto di difesa, opponendosi se necessario.

  5. 5.

    Deposito e modalità di presentazione

    L'istanza può essere presentata oralmente in udienza, venendo verbalizzata, oppure depositata in cancelleria o tramite portale telematico se la sostituzione avviene fuori udienza. È buona prassi, in caso di nomina fiduciaria avvenuta a ridosso dell'udienza, depositare l'istanza con urgenza per consentire al giudice di valutare il rinvio prima della costituzione delle parti, evitando inutili trasferte ai testimoni o alle altre parti coinvolte.

Base giuridica: Art. 108 c.p.p.Art. 107 c.p.p.Art. 97 c.p.p.Art. 24 Costituzione

Errori da evitare

  • Dimenticare di chiedere formalmente il rinvio dell'udienza nell'istanza depositata fuori udienza.
  • Richiedere il termine dopo che l'istruttoria dibattimentale è già stata conclusa, salvo casi eccezionali.
  • Non specificare il numero di giorni richiesti, lasciando la decisione alla totale discrezionalità del giudice.
  • Confondere il termine a difesa con il termine per l'impugnazione, che segue regole e presupposti differenti.

Domande frequenti

Il termine a difesa può essere negato se la nomina è considerata dilatoria?

Secondo l'orientamento prevalente, il giudice non può sindacare le ragioni della sostituzione del difensore, ma può limitare il termine al minimo legale di sette giorni se ravvisa finalità esclusivamente dilatorie, purché non venga compromessa l'effettività della difesa.

Cosa succede se il termine di 7 giorni scade in un giorno festivo?

Si applicano le regole generali sui termini processuali ex art. 172 c.p.p., pertanto la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo.

Il termine spetta anche in caso di nomina di un secondo difensore?

No, se l'imputato è già assistito da un altro difensore che rimane in carica, la nomina di un secondo legale non dà diritto automaticamente al termine a difesa ex art. 108 c.p.p., poiché la continuità della difesa è garantita dal primo professionista.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Cosa automatizza edit.legal

  • —edit.legal suggerisce la durata congrua del termine analizzando il numero di atti e la tipologia di reato contestato.
  • —Automazione della redazione dell'istanza con inserimento automatico dei riferimenti procedurali e delle clausole di rinvio udienza.
  • —Verifica immediata dei termini di custodia cautelare pendenti per prevenire decadenze o riduzioni d'ufficio del termine a difesa.

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