Guida pratica

Come redigere la richiesta di accompagnamento coattivo ex art. 133 c.p.p. con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istituto dell'accompagnamento coattivo, disciplinato dall'art. 133 c.p.p., costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'effettività della giurisdizione penale. Esso consente di condurre dinanzi all'autorità giudiziaria soggetti che, regolarmente citati, abbiano omesso di comparire senza addurre un legittimo impedimento.

In sintesi

La richiesta di accompagnamento coattivo ex art. 133 c.p.p. riguarda testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e custodi. L'atto presuppone la prova della regolare notifica della citazione a comparire e la mancata presentazione del soggetto all'udienza o all'atto istruttorio. La richiesta deve essere motivata e può contenere l'istanza per la condanna del non comparso al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica della regolarità della citazione

    Prima di redigere la richiesta, è indispensabile verificare che la citazione a comparire (citazione a teste o perito) sia stata regolarmente notificata al destinatario. La prova dell'avvenuta notifica deve essere agli atti del fascicolo. Senza la certezza legale della ricezione dell'atto da parte del soggetto, il giudice non potrà disporre l'accompagnamento, poiché verrebbe a mancare il presupposto della disobbedienza consapevole all'ordine dell'autorità.

  2. 2.

    Accertamento della mancata comparizione e assenza di impedimento

    È necessario constatare formalmente l'assenza del soggetto all'orario e nel luogo indicato nella citazione. L'avvocato o il Pubblico Ministero deve altresì verificare che non sia pervenuta alcuna comunicazione di legittimo impedimento (es. certificato medico). Solo in assenza di una giustificazione tempestiva e documentata si può procedere con la richiesta di accompagnamento, evidenziando che l'omissione è ingiustificata.

  3. 3.

    Identificazione del ruolo processuale e necessità dell'atto

    L'istanza deve specificare chiaramente il ruolo del soggetto (testimone, periti, interprete) e l'importanza della sua presenza per il compimento dell'atto processuale o dell'istruttoria dibattimentale. Bisogna sottolineare che l'escussione o l'attività del soggetto è rilevante ai fini della decisione e che il ritardo causato dalla sua assenza pregiudica il principio della ragionevole durata del processo.

  4. 4.

    Formulazione della richiesta di sanzione pecuniaria

    Ai sensi dell'art. 133 c.p.p., oltre all'accompagnamento, il giudice può condannare il soggetto al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della Cassa delle Ammende. È prassi professionale includere espressamente questa richiesta nell'atto, sollecitando il giudice all'esercizio di tale potere sanzionatorio volto a stigmatizzare la condotta dilatoria del soggetto non comparso.

  5. 5.

    Redazione del decreto di accompagnamento coattivo

    Se la richiesta viene accolta, il giudice emette un decreto motivato. Se si assiste l'autorità giudiziaria, l'atto deve contenere l'ordine alla polizia giudiziaria di rintracciare il soggetto e condurlo, anche con la forza se necessario, dinanzi al giudice. edit.legal può assistere nella generazione della bozza di questo decreto, assicurando che contenga tutti i riferimenti necessari all'esecuzione da parte delle forze dell'ordine.

Base giuridica: Art. 133 c.p.p.Art. 132 c.p.p.Art. 142 disp. att. c.p.p.Art. 496 c.p.p.

Errori da evitare

  • Mancato allegamento della prova della notifica della citazione.
  • Richiesta di accompagnamento per l'imputato citando erroneamente l'art. 133 anziché il 132 c.p.p.
  • Omissione della richiesta di condanna alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle Ammende.
  • Richiesta formulata in presenza di un legittimo impedimento già comunicato via PEC.

Domande frequenti

L'accompagnamento coattivo può essere disposto per l'imputato?

Per l'imputato si applica l'art. 132 c.p.p., che ne limita l'uso ai casi in cui la sua presenza sia necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame (es. ricognizione o confronto). L'art. 133 c.p.p. è invece dedicato specificamente ad altre figure processuali.

Cosa succede se il testimone si presenta prima dell'esecuzione?

Se il soggetto compare spontaneamente prima che l'ordine sia eseguito, il provvedimento di accompagnamento perde efficacia, fermo restando l'eventuale provvedimento relativo alla sanzione pecuniaria se già emesso.

L'accompagnamento può durare più udienze?

No, il soggetto può essere trattenuto solo per il tempo strettamente necessario al compimento dell'atto per cui è stato disposto l'accompagnamento e, comunque, non oltre le ventiquattro ore.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Cosa automatizza edit.legal

  • —Verifica automatizzata della conformità dei dati della citazione con i registri di cancelleria.
  • —Generazione istantanea della richiesta basata sull'assenza rilevata nel verbale d'udienza.
  • —Predisposizione della bozza di decreto di accompagnamento con clausole standard per la polizia giudiziaria.
  • —Calcolo automatico degli importi delle sanzioni pecuniarie applicabili secondo i limiti edittali.

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