Guida pratica
Come richiedere le copie degli atti del fascicolo penale ex art. 116 c.p.p.
4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'accesso agli atti del procedimento penale e l'estrazione di copie sono diritti fondamentali per l'esercizio della difesa. La richiesta ex art. 116 c.p.p. consente a chiunque vi abbia interesse di ottenere copie, estratti o certificati di atti, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
In sintesi
Per ottenere le copie degli atti ex art. 116 c.p.p., il difensore deve depositare un'apposita istanza motivata all'autorità giudiziaria procedente. Oggi il deposito avviene prevalentemente in via telematica tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP). L'istanza deve indicare l'interesse del richiedente e gli atti specifici di cui si chiede copia. Dopo l'autorizzazione del giudice o del pubblico ministero, la cancelleria o segreteria liquida i diritti di copia, che il difensore deve assolvere telematicamente tramite pagoPA prima del rilascio.
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti e della legittimazione
Prima di procedere, occorre verificare la legittimazione del richiedente. L'art. 116 c.p.p. riconosce il diritto a chiunque vi abbia interesse, non solo alle parti processuali. Tuttavia, l'interesse deve essere concreto e attuale. Il difensore deve munirsi di apposita nomina o procura speciale se agisce per conto di un soggetto non ancora costituito. È inoltre fondamentale accertarsi che gli atti richiesti non siano coperti da segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., poiché in tal caso l'istanza verrebbe rigettata.
- 2.
Predisposizione degli strumenti telematici
Il deposito dell'istanza avviene tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP). Il professionista deve disporre di firma digitale in corso di validità, credenziali di accesso al portale PST Giustizia (tramite SPID, CIE o CNS) e un indirizzo PEC iscritto al ReGIndE. È inoltre necessario avere accesso al sistema pagoPA per il successivo pagamento dei diritti di copia. Si raccomanda di verificare preventivamente la configurazione del proprio browser e l'aggiornamento dei software di firma per evitare blocchi durante il caricamento.
- 3.
Redazione e firma dell'istanza
L'istanza deve essere redatta in formato PDF nativo. Il documento deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria, il numero di procedimento, le generalità del richiedente, l'esposizione dell'interesse ad agire e l'elenco puntuale degli atti di cui si chiede copia. È opportuno specificare se si richiedono copie semplici o conformi. Il file PDF deve essere firmato digitalmente dal difensore in formato PAdES o CAdES, rispettando le specifiche tecniche ministeriali vigenti per il processo penale telematico.
- 4.
Caricamento sul Portale Deposito atti Penali
Accedere al PDP e selezionare la funzione di deposito per il procedimento di interesse. Compilare i campi richiesti dal sistema, inserendo i dati delle parti e allegando l'istanza firmata digitalmente come atto principale. Eventuali allegati, come la nomina o i documenti comprovanti l'interesse, devono essere caricati separatamente e firmati digitalmente. Durante questa fase, il sistema esegue controlli automatici sui formati dei file. Un errore frequente riguarda il caricamento di scansioni di immagini anziché PDF nativi per l'atto principale, che comporta lo scarto.
- 5.
Verifica dell'autorizzazione e pagamento dei diritti
Dopo l'invio, occorre monitorare lo stato del deposito sul PDP e attendere il provvedimento di autorizzazione del Pubblico Ministero o del Giudice. Una volta autorizzata l'istanza, la cancelleria calcola l'importo dei diritti di copia in base al numero di pagine e alla tipologia. Il difensore riceve la quantificazione e deve procedere al pagamento telematico obbligatorio tramite la piattaforma pagoPA integrata nel portale PST Giustizia. La ricevuta telematica generata dal sistema costituisce prova dell'avvenuto pagamento.
- 6.
Rilascio e download delle copie
A seguito del riscontro del pagamento, la cancelleria o segreteria provvede al rilascio delle copie. Nel processo penale telematico, le copie vengono generalmente messe a disposizione per il download direttamente all'interno del fascicolo informatico sul PDP. In caso di atti non ancora digitalizzati o di supporti multimediali, potrebbe essere necessario recarsi fisicamente in cancelleria per il ritiro, previo appuntamento. È consigliabile verificare la completezza e la leggibilità dei file scaricati non appena resi disponibili.
Base giuridica: Art. 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati)Art. 43 disp. att. c.p.p. (Rilascio di copie)Art. 329 c.p.p. (Obbligo del segreto)D.M. 4 luglio 2023 (Regole tecniche del processo penale telematico)
Errori da evitare
- Richiedere copie di atti coperti da segreto investigativo senza motivare un'eccezione specifica.
- Depositare l'istanza come scansione di un documento cartaceo anziché come PDF nativo firmato digitalmente.
- Omettere l'allegazione della nomina a difensore quando si agisce per un soggetto non ancora costituito.
- Pagare i diritti di copia con marche da bollo cartacee anziché tramite il sistema telematico pagoPA.
Domande frequenti
Posso richiedere le copie ex art. 116 c.p.p. se non sono il difensore dell'indagato?
Sì, l'art. 116 c.p.p. consente la richiesta a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, l'interesse deve essere giuridicamente rilevante e adeguatamente motivato nell'istanza, e l'autorizzazione è a discrezione dell'autorità giudiziaria.
Cosa succede se l'istanza viene rigettata?
Contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di copie non è previsto un mezzo di impugnazione diretto. È tuttavia possibile riproporre l'istanza qualora mutino le condizioni, ad esempio in caso di caduta del segreto investigativo.
Come si calcolano i diritti di copia per i file audio o video?
Per i supporti multimediali, i diritti non si calcolano a pagina. La cancelleria applica un importo forfettario stabilito dalle tabelle ministeriali per il rilascio su supporto informatico, da assolvere sempre tramite pagoPA.

Cosa automatizza edit.legal
- —Su richiesta, l'assistente prepara in bozza gli atti e i documenti collegati a questo adempimento
- —Interrogando i documenti del fascicolo, individua date, parti e dati necessari per completarlo
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.