Art. 1065 c.c. — Esercizio conforme al titolo o al possesso
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Art. 1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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Note professionali
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