Art. 1220 c.c. — Offerta non formale
Testo dell'articolo
Art. 1220. Offerta non formale
Il debitore non puo' essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
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