In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1265 c.c. — Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Testo dell'articolo

Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1265 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale