Art. 297 c.c. — Assenso del coniuge o dei genitori
Testo dell'articolo
Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale [modificato] o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 297 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
