Art. 318 c.c. — Abbandono della casa del genitore
Testo dell'articolo
Art. 318. Abbandono della casa del genitore
Il figlio , sino alla maggiore eta' o all'emancipazione, [modificato] non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilita' genitoriale [modificato] ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
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