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Art. 332 c.c. - Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Testo dell'articolo

Art. 332. Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale

Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale [modificato] . Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita' genitoriale [modificato] il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

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