In vigoreNormativaCodice civile

Art. 149 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 149. Scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'[articolo 82](/it-IT/fonte/codice-civile/art-82) o dell'[articolo 83](/it-IT/fonte/codice-civile/art-83), e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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