Art. 149 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 149. Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'[articolo 82](/it-IT/fonte/codice-civile/art-82) o dell'[articolo 83](/it-IT/fonte/codice-civile/art-83), e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [modificato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 149 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
