Art. 313 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 313. Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [modificato] .
Aggiornamenti
14 La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
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