Art. 354 c.c. — Tutela affidata a enti di assistenza
Testo dell'articolo
Art. 354. Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e' ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze lo richiedono.
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