Art. 434 c.c. — Cessazione dell'obbligo tra affini
Testo dell'articolo
Art. 434. Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
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