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Art. 445 c.c. — Decorrenza degli alimenti

Testo dell'articolo

Art. 445. Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

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Avv. Federico Papa
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