In vigoreNormativaCodice civile

Art. 486 c.c. - Poteri

Testo dell'articolo

Art. 486. Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'. Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinché la rappresenti in giudizio.

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