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Art. 488 c.c. - Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria

Testo dell'articolo

Art. 488. Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria

Il chiamato all'eredita', che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice. L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.

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