Codice civile › Libro III › Titolo II › Capo II › Sezione I · Disposizioni generali

Art. 841 c.c.

Chiusura del fondo

Vigente

Art. 841. Chiusura del fondo

Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.

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In breve

L'applicazione dell'art. 841 c.c., che riconosce al proprietario la facoltà di chiudere il fondo in qualunque tempo, rappresenta una delle espressioni più dirette del contenuto del diritto di proprietà, inteso come diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Tuttavia, tale facoltà non è assoluta, dovendosi coordinare con i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle servitù di passaggio.

Dal quesito «Chiusura del fondo ex art. 841 c.c. e servitù di passaggio» →

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Art. 841 c.c. (Chiusura del fondo) «Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.»

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Fonte: Normattiva, testo vigente · Come produciamo i contenuti

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