Codice civile › Libro III › Titolo II › Capo II › Sezione I · Disposizioni generali
Art. 841 c.c.
Chiusura del fondo
Art. 841. Chiusura del fondo
Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.
In breve
L'applicazione dell'art. 841 c.c., che riconosce al proprietario la facoltà di chiudere il fondo in qualunque tempo, rappresenta una delle espressioni più dirette del contenuto del diritto di proprietà, inteso come diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Tuttavia, tale facoltà non è assoluta, dovendosi coordinare con i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle servitù di passaggio.
Dal quesito «Chiusura del fondo ex art. 841 c.c. e servitù di passaggio» →Chiedi sull'art. 841 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 841 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 841 c.c. (Chiusura del fondo) «Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.»
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