Art. 851 c.c. — Trasferimenti coattivi
Testo dell'articolo
Art. 851. Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento. Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
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