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Art. 1203 c.c. — Surrogazione legale

Testo dell'articolo

Art. 1203. Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

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Avv. Federico Papa
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