In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1236 c.c. — Dichiarazione di remissione del debito
Testo dell'articolo
Art. 1236. Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
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