Art. 1266 c.c. — Obbligo di garanzia del cedente
Testo dell'articolo
Art. 1266. Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
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