Art. 1272 c.c. — Espromissione
Testo dell'articolo
Art. 1272. Espromissione
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1272 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
