Art. 1330 c.c. — Morte o incapacita' dell'imprenditore
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Art. 1330. Morte o incapacita' dell'imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
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