Art. 1897 c.c. — Diminuzione del rischio
Testo dell'articolo
Art. 1897. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non puo' esigere che il minor premio, ma ha facolta' di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e' stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1897 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
