Art. 1986 c.c. — Annullamento e risoluzione del contratto
Testo dell'articolo
Art. 1986. Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti. La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
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