In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2448 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2448. Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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