Art. 2485 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2485. Obblighi degli amministratori
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'[articolo 2484](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2484). Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla societa', dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'[articolo 2484](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2484). [modificato] .
Aggiornamenti
119 Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2002.
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Note professionali
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