Art. 2510 bis c.c. — Trasferimento della sede all'estero
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Art. 2510 bis. Trasferimento della sede all'estero
Il trasferimento all'estero della sede statutaria e' posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale. La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione. [modificato]
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