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Art. 2554 c.c. — Partecipazione agli utili e alle perdite

Testo dell'articolo

Art. 2554. Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

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Avv. Federico Papa
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