Art. 2569 c.c. — Diritto di esclusivita'
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Art. 2569. Diritto di esclusivita'
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato [modificato] . In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.
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