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Art. 2611 c.c. — Cause di scioglimento

Testo dell'articolo

Art. 2611. Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;

3) per volonta' unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto.

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Avv. Federico Papa
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