Art. 2714 c.c. — Copie di atti pubblici
Testo dell'articolo
Art. 2714. Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
