In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2791 c.c. — Pegno di cosa fruttifera
Testo dell'articolo
Art. 2791. Pegno di cosa fruttifera
Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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