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Art. 2791 c.c. — Pegno di cosa fruttifera

Testo dell'articolo

Art. 2791. Pegno di cosa fruttifera

Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

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Avv. Federico Papa
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