Art. 2872 c.c. — Modalita' della riduzione
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Art. 2872. Modalita' della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
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