Art. 2835 c.c. — Iscrizione in base a scrittura privata
Testo dell'articolo
Art. 2835. Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
