Art. 2887 c.c. — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
Testo dell'articolo
Art. 2887. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione [modificato] . La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
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