Art. 2905 c.c. — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Testo dell'articolo
Art. 2905. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
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