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Art. 2968 c.c. — Diritti indisponibili

Testo dell'articolo

Art. 2968. Diritti indisponibili

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.

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Avv. Federico Papa
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