Art. 111 cod. proc. amm. — Sospensione della sentenza 1
Testo dell'articolo
Art. 111. Sospensione della sentenza 1
Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione. [modificato]
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 111 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
