Art. 58 cod. proc. amm.
Testo dell'articolo
Art. 58.
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta 1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all' articolo 395 del codice di procedura civile .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 58 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
