Art. 90 cod. proc. amm. — Pubblicita' della sentenza 1
Testo dell'articolo
Art. 90. Pubblicita' della sentenza 1
Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all' articolo 96 del codice di procedura civile , il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 90 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
