In vigoreNormativaCodice Del Processo Amministrativo

Art. 90 cod. proc. amm. — Pubblicita' della sentenza 1

Testo dell'articolo

Art. 90. Pubblicita' della sentenza 1

Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all' articolo 96 del codice di procedura civile , il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

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Avv. Federico Papa
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