Art. 1201 cod. nav. — Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 1201. Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile
E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:59
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32 ;
2) parte o approda in localita' diversa da quelle previste nell'[articolo 799](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-799) [modificato] ;
3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una localita' diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a che "Nell' articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
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Note professionali
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