In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 136 cod. nav. — Navi e galleggianti

Testo dell'articolo

Art. 136. Navi e galleggianti

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 136 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale