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Art. 158 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 158. Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'[articolo 143](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-143), raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a societa', che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si e' verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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