Art. 232 cod. nav. — Cantieri e stabilimenti di costruzione
Testo dell'articolo
Art. 232. Cantieri e stabilimenti di costruzione
La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna puo' essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
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