Art. 237 cod. nav. — Forma del contratto di costruzione
Testo dell'articolo
Art. 237. Forma del contratto di costruzione
Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
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